Lo ha stabilito il Tribunale di Milano che, con una sentenza del 24 ottobre 2011, ha riconosciuto il danno patrimoniale e non patrimoniale a un lavoratore che era stato mobbizzato. Il Giudice respingendo le doglianze datoriali ha sentenziato che “ Il lavoratore mobbizzato ha diritto al risarcimento del danno anche per i lievi disturbi provocati dall’ansia e dalla depressione. Non è necessario ai fini del ristoro il fatto che il dipendente non abbia avuto bisogno di una cura farmacologica “.
In seguito allo stress subito sul luogo di lavoro l’uomo aveva sofferto per più di un anno di ansia e depressione. A favore di tale impostazione aveva quindi chiesto che gli venisse liquidata anche questa voce di danno al di là del fatto che il problema era stato transitorio e che aveva richiesto solo una brevissima psicoterapia senza l’assunzione di psicofarmaci.
In ogni caso, il Tribunale, rilevando la gravità da parte del datore di lavoro di tal tipo di comportamenti certamente lesivi di beni costituzionalmente protetti, ha ritenuto che il disturbo dell’adattamento provocato dal demansionamento e dal licenziamento illegittimo andava risarcito. (nuovosoldo)
Lo stress da lavoro cresce in Italia
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