Aronica rileva, infatti, che il personale citato nella norma impugnata “è costituito oltre che da 44 unità di personale a tempo determinato di tipo subordinato anche da 46 unità di personale co.co.co come da chiarimenti forniti dall’amministrazione regionale in occasione dell’esame del disegno di legge Proroga di interventi per l’esercizio finanziario 2011. Misure di stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato” approvato dall’Ars il 29 dicembre del 2010.Il commissario sottolinea che “tale tipologia di rapporto di lavoro ammette in via eccezionale l’eventuale proroga al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico”.
E invece il legislatore con la norma “non distingue fra i rapporti di lavoro subordinato ed autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa e subordina la proroga dei contratti alla preventiva ‘verifica da parte dei dirigenti generali dell’amministrazione regionale della imprescindibile esigenza del fabbisogno di risorse umane’”, ponendosi in contrasto con quanto stabilito dalla Corte Costituzionale in merito al rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, sottoposti a regime privatistico che rientra ineludibilmente nella competenza esclusiva del legislatore statale.
Inoltre, secondo Aronica “la possibilità di proroga per i cennati contratti di lavoro non subordinata al completamento del progetto per ritardi non imputabili al collaboratore, assimila gli stessi a quelli di lavoro subordinati, contribuendo, peraltro, ad alimentare aspettative di stabilizzazioni e consolidamento del rapporto di lavoro”. (nuovosoldo.it)
E invece il legislatore con la norma “non distingue fra i rapporti di lavoro subordinato ed autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa e subordina la proroga dei contratti alla preventiva ‘verifica da parte dei dirigenti generali dell’amministrazione regionale della imprescindibile esigenza del fabbisogno di risorse umane’”, ponendosi in contrasto con quanto stabilito dalla Corte Costituzionale in merito al rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, sottoposti a regime privatistico che rientra ineludibilmente nella competenza esclusiva del legislatore statale.
Inoltre, secondo Aronica “la possibilità di proroga per i cennati contratti di lavoro non subordinata al completamento del progetto per ritardi non imputabili al collaboratore, assimila gli stessi a quelli di lavoro subordinati, contribuendo, peraltro, ad alimentare aspettative di stabilizzazioni e consolidamento del rapporto di lavoro”. (nuovosoldo.it)
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