Liberalizzazioni, lo scontro è sui farmaci generici. L’articolo 11 comma 9 del nuovo decreto legge n. 1 del 2012, "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", emanato nei giorni scorsi infatti promuove l’utilizzo dei medicinali equivalenti, a favore di un risparmio per il cittadino oltre che del servizio sanitario nazionale, essendo questi farmaci meno costosi.
Ecco cosa dice nel dettaglio la nuova norma:
“Il medico, nel prescrivere un farmaco, è tenuto, sulla base della sua specifica competenza professionale, ad informare il paziente dell’eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali. Il medico aggiunge ad ogni prescrizione di farmaco le seguenti parole: “sostituibile con equivalente generico”, ovvero, “non sostituibile”, nei casi in cui sussistano specifiche motivazioni cliniche contrarie. Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l’indicazione della non sostituibilità del farmaco prescritto, è tenuto a fornire il medicinale equivalente generico avente il prezzo più basso, salvo diversa richiesta del cliente. Ai fini del confronto il prezzo è calcolato per unità posologica o quantità unitaria di principio attivo. All’articolo 11, comma 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel secondo periodo, dopo le parole ” è possibile”, sono inserite le seguenti: "solo su espressa richiesta dell’assistito".
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