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martedì 17 settembre 2013

Multe scontate del 30% per chi paga entro 5 giorni

Il Decreto del Fare, com’è ormai noto ai più, ha introdotto dopo le modifiche apportate all’articolo 202 del Codice della Strada, convertito dalla legge 98/2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 194/13, la facoltà della possibilità del pagamento in misura ridotta del 30 % delle sanzioni pecuniarie. Ovviamente il termine decorre dal giorno dopo la contestazione se immediata, o da quello della notificazione del verbale in caso di differimento della stessa.É però una circolare del Ministero degli Interni ad illustrare alcuni punti ancora non completamente chiariti.

La modifica al codice consente al trasgressore  il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta del 30% circa se il versamento risulta effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, se tale termine cade in un giorno festivo slitta a quello feriale successivo.



L’agente accertatore ha l’obbligo di avvertire il trasgressore in sede di contestazione o tramite il verbale notificato, in caso di impossibilità di contestazione immediata.

La riduzione non si applica alle violazioni per le quali è prevista per la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida o della confisca del veicolo e per le infrazioni ove non è ammesso il pagamento in misura ridotta, oltre che per quelle sì connesse alla circolazione stradale, ma la cui disciplina non è riferita al codice della strada, salvo che nelle relative norme non vi sia un rinvio ad hoc al Cds.

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