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mercoledì 7 novembre 2012

Formazione professionale, Corte dei Conti: “Si deve spendere quanto si riceve”

La sentenza mette dei paletti nell’intero sistema della Formazione professionale. Gli extra budget costituiscono un danno per l’erario. Ecco perché sono stati condannati l’ex assessore regionale Mario Centorrino e quattro dirigenti. Centorrino dovrà sborsare 518 mila euro. Stessa cifra per Gesualdo Campo, ex dirigente generale dell’assessorato e oggi ai Beni culturali. Oltre 74 mila euro a testa per Maria José Verde e Marcello Maisano, dirigenti del servizio Gestione del dipartimento Formazione professionale, e Caterina Fiorino, ex dirigente della Ragioneria.

La sentenza della Corte dei Conti, composta da Luciano Pagliaro (presidente), Antonio Nenna e Roberto Rizzi, riguarda tre progetti approvati nel 2009 – denominati Sirio, Mizar e Vega – e organizzati dalla delegazione regionale dell’Anfe, l’Associazione nazionale famiglie emigranti. Per i corsi la Regione ha sborsato cifre non programmate, finite sotto la lente di ingrandimento di una sezione specializzata della magistratura contabile e dei finanzieri del Nucleo di polizia tributaria. L’assessore e i dirigenti sono stati raggiunti da un invito a dedurre, l’equivalente dell’avviso di garanzia del penale, per avere provocato un danno erariale di un milione e 742 mila euro.



Il ragionamento della Procura regionale della Corte dei Conti può essere così riassunto: non è possibile incrementare la cifra dei finanziamenti già stanziati. Si deve spendere quanto si riceve. Vietato sforare anche di un solo centesimo il budget. Secondo i pm, si è verificata una “trasgressione dei canoni comportamentali”. Quei canoni previsti dal “buon senso comune, secondo cui un ente privato non può gestire arbitrariamente risorse pubbliche” e dal “buon senso gestionale” che deve rispondere ai principi di trasparenza ed economicità.
Centorrino si è difeso sostenendo di avere agito in buona fede, concorrendo all’adozione di “atti di competenza degli uffici tecnici”. Come dire, l’istruttoria è passata al vaglio dei tecnici e della Ragioneria. Campo, dal canto suo, ha escluso ogni sua responsabilità “in quanto l’integrazione del finanziamento era conseguenziale rispetto alle risultanze dell’istruttoria svolta dal servizio Rendicontazione e dal servizio Gestione”. Ed ancora, secondo il dirigente “la disciplina di settore non precludeva le integrazioni ai finanziamenti per assicurare la copertura della spesa per il personale degli enti di formazione”. Anche perché le risorse stanziate all’inizio sarebbero risultate insufficienti. Anche la Fiorino (“non rientrava tra i parametri del controllo di regolarità contabile ed amministrativa che la ragioneria era chiamata a compiere”), la Verde e Maisano (“l’integrazione del finanziamento era volta a garantire il rispetto delle prescrizioni normative che riconoscono ai dipendenti a tempo indeterminato degli enti di formazione la continuità lavorativa e il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro”) hanno provato, senza successo, a difendersi. In ogni caso, hanno sostenuto, non c’è stato danno erariale, visto che i soldi cono stati comunque spesi per la collettività.

La sentenza, che può essere appellata, accogliendo le richiesta della Procura, ha stabilito alcuni principi di diritto che incideranno inevitabilmente sull’intero mondo della Formazione. “Non può essere ignorato che il finanziamento è stato concesso all’esito di una procedura selettiva pubblica per la partecipazione alla quale era indispensabile – scrivono i giudici – la formulazione di un preventivo di spesa. La misura massima del contributo erogabile costituisce, certamente, una variabile non secondaria, in grado di incidere sulle dinamiche concorrenziali, alterandole in modo assai significativo. La possibilità per l’erogatore del finanziamento di incrementarne la consistenza a richiesta del beneficiario, soprattutto per ragioni non preventivamente e pubblicamente ostentate, infatti, finirebbe – proseguono – per alterare il fisiologico svolgimento delle procedure per l’esternalizzazione di un pubblico servizio, finalizzate a garantire una corretta allocazione delle ingenti risorse pubbliche destinata alla formazione professionale”. Di fatto, gli Enti finirebbero per avere una posizione di privilegio”.

Ed ancora vengono richiamate alcune sentenze della Corte costituzionale che “ha inequivocabilmente escluso la possibilità di un ribaltamento sull’Amministrazione del carico retributivo gravante sugli enti che si avvalgono del personale cui deve applicarsi il contratto collettivo, non essendo la medesima amministrazione gravata di obblighi assistenziali nei confronti degli operatori della formazione.

di Riccardo Lo Verso – http://livesicilia.it/2012/11/06/formazione-condannati-lex-assessore-e-i-dirigenti_209362/

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